Vista la nota dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura dell’Aquila, si ritiene opportuno porre in evidenza quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2022 n. 29, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9 recante: “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 90 del 16.04.2022.
La normativa in oggetto ha introdotto alcune disposizioni urgenti per fronteggiare la diffusione della peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne l’introduzione nei suini di allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale ed europeo, al fine di salvaguardare le esportazioni e quindi il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera.
In particolare, l’articolo 3 “Obblighi di segnalazione e sanzioni” reca una disposizione sanzionatoria nei confronti di chiunque, nell’ambito delle attività di attuazione dei piani regionali, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali, non segnali il rinvenimento di esemplari di cinghiale feriti o deceduti immediatamente al servizio veterinario dell’ASL competente per territorio.
Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza di tale disposizione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Prefetto territorialmente competente per un ammontare pari a euro 500.