sei in : Homepage CMS >
Statuto
SECINARO (AQ)
STATUTO
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Costituzione-Denominazione-Sede
2. La Comunità Montana è
ente locale dotato di autonomia statutaria (ordinamentale, organizzatoria ed
amministrativa) da esercitarsi nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione,
dalle leggi dello Stato, della Regione e dal presente Statuto.
3. I provvedimenti
amministrativi di competenza della Comunità Montana non possono essere assunti
in contrasto con le disposizioni e principi dello statuto e dei regolamenti.
4. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
Negli atti e nel sigillo essa si identifica con il nome "Comunità Montana Sirentina" e con lo stemma dell'Ente.
2. Nelle cerimonie, nelle ricorrenze ed in altre manifestazioni pubbliche, è esibito il gonfalone dell'Ente ed il Presidente della Giunta potrà indossare una fascia di colore verde con lo stemma dell’Ente.
3. Con regolamento è disciplinato l'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia nonché i casi e le modalità di concessione in uso ad Enti ed Associazioni aventi sede nel territorio della Comunità Montana.
A. Cura unitariamente gli interessi della collettività locale, promuove lo sviluppo ed il riequilibrio sociale, civile, culturale; economico e produttivo del proprio territorio garantendo servizi volti a favorire una migliore qualità della vita ed un'adeguata sicurezza sociale, in stretto rapporto di collaborazione con i Comuni membri e con altri soggetti pubblici e privati, ispirandosi ai principi stabiliti dall'art.4 della Carta Europea dell'Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata con Legge 30/12/1989 n. 439, dalla Legge 3 dicembre 1971 n. 1102, dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dalle successive leggi sulla montagna, nonché dalle norme del presente Statuto.
B. Promuove e predispone in favore delle popolazioni residenti, riconoscendo ad esse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio dell'ambiente montano ed in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio e i conseguenti fenomeni di depauperamento dei nuclei familiari, delle unità produttive e dei servizi civili e sociali.
C. Promuove e valorizza le risorse storiche - artistiche, il patrimonio culturale, le emergenze archeologiche ed ogni tipo di bene culturale sia sul piano della gestione e della fruizione direttamente o d’intesa con altri Enti Pubblici o Privati.
D. Svolge le funzioni ed i servizi ad essa attribuiti dalle leggi dello Stato, della Regione e quelli ad essa delegati dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri soggetti operanti sul territorio.
E. Opera per la salvaguardia della salute della popolazione intervenendo con proposte in materia sanitaria.
F. Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate dai comuni membri dalla Provincia e dalla Regione;
G. E’ titolare dell’ esercizio associato delle funzioni dei comuni membri e dell’esercizio associato di funzioni regionali ad esse delegate;
H. Promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi.
2. In particolare la Comunità Montana:
A. Programma e gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione;
B. Gestisce, anche in forma associata con altre Comunità Montane e/o con Comuni, funzioni e servizi comunali, con particolare riguardo ai settori inerenti:
- La costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
- La raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- L’organizzazione del trasporto e, in particolare, del trasporto scolastico;
- L’organizzazione del servizio di polizia municipale;
- La promozione ed organizzazione di servizi sociali e la realizzazione di strutture sociali per anziani e per i giovani, allo scopo di favorirne la permanenza nel territorio montano;
- La realizzazione di opere pubbliche di interesse del territorio.
C. Promuove e sostiene, anche con opportuni incentivi finanziari, le attività economiche, produttive, sociali, culturali, ricreative, turistiche e sportive capaci di valorizzare ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona, nel quadro di un'economia montana integrata.
D. Tutela e valorizza i prodotti, le testimonianze e le tradizioni locali, anche in convenzione con enti ed associazioni operanti nel territorio, organizzando o partecipando, a mostre, fiere, mercati ed incontri promozionali.
E. Promuove politiche attive per il lavoro mediante la realizzazione di servizi di informazione, di orientamento ed assistenza tecnica volti all’incremento dell’occupazione generale ed all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in particolare.
F. Promuove, favorisce e coordina iniziative pubbliche e private volte alla valorizzazione delle risorse ed al riequilibrio del proprio territorio, attraverso interventi inerenti:
- La esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana;
- La realizzazione e miglioramento del sistema viario interpoderale, acquedottistico rurale ed irriguo e dei servizi civili;
- La sistemazione idraulico-forestale e difesa del suolo, forestazione protettiva e produttiva, gestione del demanio forestale regionale, sostegno all’agricoltura ed alla zootecnia;
- La salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente montano;
- L’assistenza a soggetti pubblici e privati per attivazione ed utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
3. La Comunità Montana:
A. Promuove la costituzione e partecipa a società di capitali a prevalente capitale pubblico locale in posizione di maggioranza ovvero di minoranza, a consorzi, aziende speciali, istituzioni e ad altri organismi operanti sul territorio per la gestione associata di funzioni e servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi, le attività sociali, nonché lo sviluppo economico e civile della collettività amministrativa.
B. Favorisce la costituzione di cooperative nei settori ricompresi nei suoi compiti istituzionali e promuove forme di collaborazione con le associazioni di volontariato, culturali, di protezione civile e con altre associazioni senza scopo di lucro.
C. Può affidare di volta in volta ad altri enti operanti sul territorio, in possesso di capacità e valida struttura organizzativa, l’esecuzione di determinati servizi attinenti le loro specifiche funzioni o particolari concessioni e licenze.
D. Sostituisce, nell’esecuzione di opere, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art.8 della Legge 03/12/1971 n. 1102.
E. Ai sensi dell’art. 9 della citata legge, può acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani, per destinarli alla formazione di parchi, prati, pascoli o riserve naturali e può espropriare gli stessi terreni e quelli di cui al primo comma dell’art. 29 della Legge 27 ottobre 1966 n. 910, quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi precisati.
F. Verifica che le opere previste dall’art. 2 della Legge 03/12/1971 n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della Comunità Montana, non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo.
G. Promuove in attuazione del principio di sussidiarietà, anche attraverso la consultazione e l’informazione, la partecipazione delle popolazioni interessate degli altri enti pubblici delle imprese, delle forze politiche, sociali, economiche, professionali, sindacali, delle associazioni culturali, ricreative, sportive, di volontariato e di cooperative delle famiglie, al processo di formazione e di attuazione dei piani e programmi di sviluppo.
H. Per lo sviluppo integrato e coordinato di funzioni e servizi determinati, stipula con altre Comunità Montane, con le Amministrazioni dello Stato, con i Comuni, con la Regione, con la Provincia e con altri enti pubblici e privati, apposite intese e convenzioni, secondo le modalità di cui all'art. 24 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
I. Per la definizione e l’attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
4. La Comunità Montana può:
- per l’esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, costituire aziende speciali ed istituzionali secondo le norme di cui agli articoli 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
- Costituire Consorzi e stipulare convenzioni anche con Comuni non compresi nel proprio territorio e con altri enti locali, per le finalità di cui all'art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
- Assicurare, anche d’intesa con gli enti locali, con le istituzioni ed associazioni sanitarie e sociali, servizi di assistenza alle persone indigenti, anziani, ai disabili e portatori handicap alle categorie più deboli, con interventi diretti, ovvero favorendo e sostenendo, anche con incentivi finanziari, la nascita e la crescita di istituzioni, di associazioni di volontariato e di cooperative tra giovani.
- Promuovere forme di collaborazione attraverso scambi culturali, gemellaggi, incontri di studio, convegni ed analoghe iniziative con altre realtà istituzionali regionali, nazionali e internazionali, allo scopo di incentivare l’interscambio di conoscenze, di esperienze lavorative e professionali, di sostenere e potenziare le attività commerciali, economiche e produttive attraverso nuovi sbocchi di mercato e di favorire e promuovere nuovi rapporti sociali e culturali.
- Aderire all’UNCEM - Unione Nazionale Comuni - Comunità ed Enti montani, ed alle altre associazioni autonomistiche, partecipare agli organi ed alle attività statutarie, in sede nazionale e regionale, con gli Amministratori e con il proprio personale, anche con oneri a carico del proprio bilancio, versare le quote associative con le modalità stabilite dalle Associazioni.
- Svolgere le funzioni di Unione di Comuni ricadenti nel proprio territorio senza che vengano meno le priorità perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunità Montana.
-
Concorrere nell'attuazione delle attività
relative alla protezione civile ai sensi della legge 225/92.
5. La Comunità Montana
costituisce ambito territoriale e livello ottimale per l’esercizio delle
funzioni che, ai sensi del D.Lgs 31 Marzo 1998 n. 112, sono conferite ai Comuni
e che vanno gestite in forma associata.
Capo I
Partecipazione popolare all’amministrazione locale
Art. 4 Diritto alla partecipazione
2. La Comunità Montana favorisce momenti di aggregazione rappresentative di realtà locali tra i cittadini delle varie località del territorio, riconoscendo a tali espressioni di interessi collettivi un particolare ruolo propositivo ed interlocutorio nelle iniziative amministrative.
3. La Comunità Montana garantisce, organizzando opportunamente i propri uffici a tal fine, il più ampio diritto di informazione e di accesso ad atti e documenti, alle strutture ed ai servizi.
4. Il regolamento dispone le modalità di partecipazione e dell'accesso agli atti, alle informazioni ed ai servizi.
2. Promuove e sostiene altresì la formazione e lo sviluppo di nuove forme associative, con facoltà dì affidare alle stesse, nei modi e secondo le procedure di legge anche compiti di pubblico interesse secondo criteri di efficacia sociale, prevedendo adeguate forme di controllo e verifica dei risultati.
3. E' facoltà degli organi
elettivi della Comunità Montana chiedere informazioni e pareri alle forme
associative sui provvedimenti amministrativi che attengano a materie di loro
competenza.
Art.
6 Consulte
2. Il Consiglio della Comunità Montana può, con atto deliberativo, costituire o riconoscere consulte delle attività produttive, economiche e sindacali, dello sport e del tempo libero della cultura ed istruzione, delle attività sociali e del volontariato
3. La Comunità Montana chiede il parere delle Consulte sugli atti normativi e sui programmi di attività attinenti a materie di loro competenza. Il parere obbligatoriamente richiesto non è vincolante per l’adozione degli atti .
2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Presidente che provvede ad esaminarla tempestivamente, comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento.
3. La petizione, sottoscritta da almeno trenta aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Presidente che provvede alla sua tempestiva assegnazione all’organo competente.
4. Dopo l’esame della petizione da parte dell’organo competente il Presidente provvederà a comunicare al primo sottoscrittore l’esito della petizione stessa. I tempi di risposta non dovranno essere comunque superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento.
5. La proposta, sottoscritta da almeno cento cittadini residenti, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto amministrativo di competenza del Consiglio o della Giunta. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l’oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall’amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte, che l’intervenuta richiesta comporta sia nella fase iniziale che a regime. In ogni caso l’organo deliberante, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve indicarne la copertura finanziaria.
6. Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 3 e 4
8. L'Amministrazione assicura
nei modi e nelle forme ritenuti opportuni la pubblicità e la comunicazione
dell’esito delle istanze, petizioni e proposte. In ogni caso provvede ad
inoltrare ai capigruppo l’elenco di quelle respinte
Art.
8 Consultazione popolare
1. La Giunta comunitaria, di propria iniziativa o su richiesta di un quinto dei consiglieri o di una commissione consiliare, può disporre la consultazione, mediante pubbliche assemblee od altro mezzo idoneo, della popolazione interessata ad un oggetto determinato della propria attività amministrativa.
2. La consultazione può essere richiesta da cento soggetti di cui all’art. 11, comma 1, con domanda sottoscritta nei modi stabiliti dall’articolo medesimo, comma 3.
1. Il referendum può essere richiesto da un minimo di cinque Consigli comunali o da duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte della Comunità Montana. I cittadini richiedenti dovranno essere residenti in misura non superiore al 50% nello stesso Comune.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve consentire una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale.
Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto;
b) il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunitario;
c) i provvedimenti relativi ad elezioni nomine, designazioni, revoche e decadenze;
d) gli atti relativi al personale della Comunità Montana delle istituzioni e delle aziende speciali;
e) i provvedimenti in materia di bilancio;
f) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
g) i provvedimenti inerenti l’assunzione o l’emissione di prestiti;
h) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
i ) le materie nelle quali il Consiglio Comunitario deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
1) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.
4. Il quesito sottoposto agli elettori deve indicare con chiarezza la valutazione presuntiva operata dall'ufficio di ragioneria delle maggiori spese o delle minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione. A tal fine gli uffici competenti, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento prestano la propria collaborazione ai soggetti proponenti e forniscono loro le informazioni necessarie.
5. La proposta di referendum consultivo, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di una Commissione eletta e composta secondo i criteri stabiliti dal regolamento in modo da garantirne la preparazione giuridico-amministrativa l’imparzialità e l’indipendenza dagli organi di governo della Comunità Montana.
6. Qualora la proposta sia di iniziativa popolare è facoltà dei promotori di procedere alla richiesta alla Commissione di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito. A tal fine è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno un ventesimo degli elettori necessari per la proposta referendaria.
7. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione della richiesta, la composizione della Commissione di cui al comma precedente, la raccolta delle firme e la loro verifica nonché ogni altra modalità concernente l’indizione e lo svolgimento del referendum.
8. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Comunità Montana. Il quesito soggetto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato un terzo degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
9. Il referendum non ha luogo se il Consiglio delibera l’accoglimento del quesito proposto per la consultazione referendaria.
10. Il Consiglio della Comunità Montana può deliberare, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, l’indizione di referendum consultivi per conoscere l’orientamento della popolazione interessata a determinati provvedimenti.
11. Quando al referendum ha partecipato un terzo degli elettori, il Consiglio comunitario è tenuto a deliberare a maggioranza assoluta entro due mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione.
Art. 10 Conferenza dei Sindaci
1.La conferenza dei Sindaci è organo consultivo di raccordo tra l’attività dei comuni e quella della Comunità Montana. E’ composta da tutti i Sindaci ed è presieduta dal Presidente della Giunta della Comunità Montana.
2.La Conferenza adotta un proprio regolamento per disciplinare il suo funzionamento.
3.La Conferenza dei sindaci dà parere consultivo in merito all’organizzazione generale dei servizi e delle funzioni svolte in forma associata dalla Comunità Montana.
4. La Conferenza dei Sindaci dà parere consultivo prima dell’adozione dei seguenti provvedimenti:
- bilancio di previsione;
- programma annuale operativo;
- programma pluriennale di sviluppo socio economico;
- programmi che derivano dalla legislazione Comunitaria, Nazionale o Regionale di particolare rilevanza per il territorio della Comunità Montana.
2. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dalla Comunità Montana esclusi gli atti regolamentari e quelli a carattere generale, sono motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’ amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
3. Il regolamento dispone in merito al termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento, alla facoltà di intervenire nel procedimento nonché agli altri adempimenti previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. In particolare il regolamento di cui al comma 1°, fermo restando la riserva di legge di cui all’art. 24 legge 7 agosto 1990 n. 241:
a) disciplina l’oggetto dell'accesso, anche in riferimento agli atti preparatori, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato;
b) determina le modalità dell’accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie di documenti e l’accesso ai dati contenuti in strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;
c) prevede le misure organizzative e finanziarie idonee a garantirne agli aventi titolo l’effettivo esercizio dell’accesso.
3. Il diritto dei cittadini all’informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
4.La Comunità Montana assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all’attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi dipendenti.
1. E’ istituito l’ufficio del Difensore civico, quale garante dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa della Comunità Montana.
2.
Il Difensore è eletto, a scrutinio segreto, dal
Consiglio Comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. La
nomina deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza ed
esperienza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di
giudizio.
3.
Il Difensore civico dura in carica cinque anni,
non coincidenti con la durata del Consiglio Comunitario che lo ha eletto e non
immediatamente rieleggibile. Può essere revocato dal Consiglio Comunitario con
provvedimento motivato, a maggioranza dei due terzi dei componenti, per gravi
motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni.
4.
Il
Consiglio Comunitario assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo
svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore civico. Ogni spesa
relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunitario.
5.
Il difensore civico della Comunità Montana può
svolgere le funzioni anche per i Comuni che richiedono il servizio.
Art. 14 Poteri e funzioni
2. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni d’ufficio o su istanza di persone singole o associate, presentata nelle forme e nei modi stabiliti in regolamento. Il Difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.
3.
Il Consiglio Comunitario, la Giunta, gli uffici
delle amministrazioni locali e i funzionari ad essi preposti collaborano con il
Difensore civico fornendogli le informazioni e le copie di tutti i
provvedimenti, atti o documenti che egli ritiene utili allo svolgimento dei
propri compiti.
4. Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio Comunitario e alla Giunta una dettagliata relazione sull’attività svolta, corredata se del caso da segnalazioni e proposte.
Tale relazione viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunitario ed è discussa in pubblica seduta.
6. Il Regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del Difensore civico.
7. Il Consiglio Comunitario può deliberare l’estensione delle funzioni del Difensore civico della Comunità Montana ad altri enti locali territoriali, amministrazioni statali, soggetti pubblici operanti nel proprio ambito territoriale mediante l’approvazione di apposita convenzione.
8. Al Difensore civico compete un emolumento mensile fissato dal Consiglio Comunitario.
2. Un revisore dei conti adempie alle funzioni di revisione economico-finanziaria.
3. E’ composto da tre rappresentanti per ogni Comune di cui uno in rappresentanza della minoranza eletti con voto limitato in base alla legge 265/99.
2.
Il Consiglio stabilisce i criteri generali nel
rispetto dei quali la Giunta adotta i regolamenti sull’ordinamento degli Uffici
e dei servizi.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantirne l’effettivo esercizio, ha diritto di:
a) esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
d) ottenere dal Segretario e dai Dirigenti della Comunità Montana copie di atti, documenti ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Il consigliere, eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere della Comunità Montana, in un momento successivo rispetto all’ipotesi di cui al comma precedente prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere della Comunità Montana deve essere convalidato dal Consiglio.
3. Si applicano ai Consiglieri della Comunità Montana le norme della legge 23 aprile 1981 n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale provinciale comunale” e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili.
4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, da documentarsi tempestivamente in forma scritta, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio della Comunità Montana decade. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Presidente o di un qualsiasi consigliere.
5.
Le altre cause di decadenza dalla carica di
Consigliere della Comunità Montana sono quelle previste dalla legge.
6. In caso
di decadenza, dimissioni, morte o
cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del
Consiglio della Comunità Montana, il Consiglio Comunale che lo aveva eletto
provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della
cessazione dalla carica o da quando se ne è avuta conoscenza.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Presidente della Comunità Montana ed al Consiglio comunale che lo ha eletto. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
7.
In
caso di gestione commissariale ex art. 39 L.142/90 ed ex art: 85 DPR 570/196 a
causa di scioglimento anticipato di un consiglio comunale i rappresentanti del
Comune eletti in seno agli organi della Comunità Montana permangono nell’incarico sino alla
acquisizione agli atti della Comunità Montana del procedimento di nomina dei
successori. Il Presidente della Giunta resta in carica fino alla nomina del
successore.
8. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi del presente articolo durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.
2. E’ istituita la conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio , con funzioni di collaborazione per la formazione del programma dei lavori di Consiglio, la determinazione del calendario delle sedute nonché i modi e i tempi della discussione dei punti all’ordine del giorno.
3. Alla conferenza partecipa il capogruppo o un consigliere da questi delegato.
1.
La Comunità Montana al fine di meglio
programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e
uomini istituisce la Commissione per la
pari Opportunità.
2.
La Commissione è nominata dal Consiglio della
Comunità Montana ed è composta oltre che dalle elette nel Consiglio, da esperte
di accertata esperienza professionale.
2.
La prima seduta è convocata dal Presidente della
Giunta e presieduta dal consigliere anziano sino all’elezione del Presidente.
2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto ed
a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora dopo due
votazioni, nessun candidato consegua la prescritta maggioranza, si effettua una
nuova votazione, a seguito della quale risulta eletto il candidato che abbia
ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti dei consiglieri
assegnati.
Ove nessun candidato consegua tale maggioranza viene effettuata, nella
stessa seduta, una votazione di ballottaggio fra i due candidati che
nell’ultima votazione abbiano riportato il maggiore numero di voti; risulta
eletto Presidente il consigliere che consegua il maggior numero di voti ed in
caso di parità, il candidato più anziano di età.
3. Il Presidente assume immediatamente le sue
funzioni, spetta al Presidente del Consiglio convocare e presiedere il
Consiglio.
4. Con le stesse modalità di elezione del Presidente del Consiglio viene eletto un Vice Presidente del Consiglio, coadiuva e sostituisce il Presidente in sua assenza. In caso di concomitante assenza del Presidente e del Vice Presidente le funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano di età.
Art. 24 Funzioni e poteri del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il
civico consesso, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo
stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Egli provvede al proficuo funzionamento
dell’assemblea consiliare, modera la
discussione degli argomenti, concede la facoltà di parlare, precisa i termini
della discussione, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne controlla e ne
proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per
mantenere l’ordine e per assicurare l’osservanza delle leggi e dello statuto,
adotta e fa osservare tutti i
regolamenti necessari.
4. Nell’esercizio delle funzioni di presidenza
egli si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle
prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. In caso di assenza, impedimento, il Consiglio
viene presieduto dal presidente della Giunta esecutiva e ne assume tutte le
funzioni ed i poteri.
Art. 25 Convocazione del Consiglio della Comunità
Montana
1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente del Consiglio e se questi non è in carico dal Presidente della Giunta esecutiva, con avvisi scritti.
2. Il Consiglio della Comunità Montana può essere altresì convocato quando lo richiede il Presidente della Giunta ,la Giunta o almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all’Ente.
In questo caso la richiesta di convocazione del Consiglio deve contenere l’indicazione univoca dell'oggetto, degli argomenti di cui si chiede l’iscrizione all’ordine del giorno, che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio.
Alla convocazione provvede il Presidente fissando
la data della riunione in un termine non superiore a venti giorni dal deposito
della richiesta dei Consiglieri presso la Segreteria della Comunità Montana.
3.
L’avviso scritto di convocazione, contenente il
luogo, la data e l’ora di inizio della seduta, con l’elenco degli argomenti
iscritti all’ordine del giorno deve essere spedito a mezzo raccomandata e
consegnato all’Ufficio Postale almeno sei giorni prima di quello fissato per la
seduta. Tuttavia in caso di urgenza i termini sono ridotti a quarantotto ore,
mediante avviso telegrafico.
4. Entro lo stesso termine e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti a quelli iscritti all’ordine del giorno.
5. L’avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l’aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell’avviso di convocazione per l’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno. In questo caso la comunicazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l’avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.
6. Gli atti e i documenti relativi a ciascun oggetto iscritto all’ordine del giorno sono posti a disposizione dei Consiglieri almeno 48 ore prima della seduta.
7. I Consiglieri possono richiedere che le convocazioni vengano fatte loro a mezzo telefax o altro mezzo elettronico, specificando l’indirizzo.
1. Apposito regolamento disciplina la pubblicità e la validità delle sedute.
Capo III La Giunta della
Comunità Montana
3. Le modalità di elezione del Presidente e della Giunta sono disciplinati dal Regolamento.
a) a compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Presidente e, in quelle gestionali, dei dirigenti o dei responsabili come previsto dalla legge e dallo Statuto e dai regolamenti;
b) ad attuare gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso;
c) a riferire al Consiglio sulla propria attività;
d) ad esercitare le proprie funzioni inspirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana.
Art. 30 Durata in Carica.
Decadenza Revoca. Dimissioni.
Surrogazione.
2. La decadenza dalla carica di Presidente ed Assessore avviene per sopravvenuta ineleggibilità od incompatibilità, per l’accertamento di cause ostative all’assunzione della carica, per il mancato intervento senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Comunità Montana oltre che nei casi di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
3. Su proposta del Presidente, l’Assessore può essere revocato.
4. Le dimissioni dalla carica di assessore devono essere presentate in forma scritta al Presidente.
5. In caso di pronunciata decadenza o revoca, il Presidente propone al Consiglio, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l’Assessore cessato dalla carica. L’elezione, a scrutinio palese, avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
6. In caso di dimissioni il Consiglio può procedere alla sostituzione nella stessa seduta con le medesime modalità di cui al comma precedente.
7. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza della Giunta che resta in carica sino all’elezione di un nuovo Presidente e nuova Giunta.
1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Presidente della Comunità Montana e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dalla legge o dal presente statuto.
3 La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della
mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
Art. 32 Funzionamento della
Giunta della Comunità Montana
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente che fissa gli oggetti all’ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede il Vice Presidente o l'Assessore più anziano d'età.
3. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei membri in carica e a maggioranza semplice dei voti.. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
4. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti, i Capigruppo, i Sindaci, il Presidente del Consiglio, nonché altri che il Presidente riterrà utile invitare in relazione all’argomento da trattare.
5. Le votazioni sono sempre palesi. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede l'adunanza.
6. La Giunta può proporre all'approvazione del Consiglio comunitario un regolamento per l'esercizio della propria attività.
Art. 33 Il Presidente
2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e sovrintende altresì all’espletamento di tutte le funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana.
3. Il Presidente può delegare ai singoli Assessori competenze per settori di materia può inoltre, delegare determinati argomenti o l’organizzazione di manifestazioni, anche ai consiglieri della Comunità Montana. Gli assessori e il consigliere dovranno concordare con il Presidente le attività da svolgere.
2. In caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza del Presidente e del vicepresidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall’Assessore più anziano per età.
2. La Comunità Montana riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale e culturale dei propri dipendenti, promuovendone e favorendo forme di qualificazione e specializzazione, nei limiti delle risorse previste a tali fini in Bilancio.
3. Lo svolgimento dell’attività amministrativa è informato al principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e quelli di gestione amministrativa attribuiti ai dirigenti.
4. La Comunità Montana provvede con appositi regolamenti a disciplinare:
a) la specifica organizzazione degli Uffici e dei servizi e della dotazione organica del personale nelle varie qualifiche;
b) la responsabilità gestionale dei dirigenti per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi proposti dagli organi dell'ente nonché le modalità dell’attività di coordinamento tra i dirigenti della Comunità Montana;
d) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici.
2. Rimane riservata alla legge la disciplina dell’accesso al rapporto di impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali del personale.
3. Le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da esperti, interni o esterni all’ente, dotati di qualificata competenza in relazione alle prove concorsuali e presiedute dal Direttore Generale e , in mancanza, dal Dirigente dei rispettivi settori .
5. Il Presidente può autorizzare il comando o lo scavalco di dipendenti e dei dirigenti dell’ente presso altri Enti , Consorzi, e la Regione, su richiesta degli stessi.
2. Tale regolamento deve prevedere i criteri e le modalità per l’articolazione della struttura organizzativa della Comunità Montana, la responsabilità dei settori, l’ordinamento professionale, i rapporti tra i diversi servizi e con l’amministrazione.
3. Per la definizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente secondo e disposizioni vigenti in materia, previa determinazione dei carichi di lavoro, se previsti dalla Legge.
Art. 40 Regolamento
organizzazione del personale
2. Il regolamento organico può prevedere l’utilizzazione di personale comandato o distaccato da altri Enti Pubblici e il comando o distacco di proprio personale in favore di altri Enti locali, Consorzi e Regione, in forza delle disposizioni di legge o di convenzioni o accordo con gli Enti interessati.
ART. 41 Commissione disciplina
2. L'interruzione anticipata dell’incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l’attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l’interruzione dell’incarico.
3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termini, il regolamento organico del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. La determinazione viene assunta dal dirigente previa opportuna istruttoria degli Uffici.
Art. 45 Dirigenti
1. Le attribuzioni dei dirigenti concernono la gestione tecnico - amministrativa per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi della Comunità Montana, cui spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
In particolare spettano ai dirigenti:
a) la direzione degli uffici e dei servizi e di aree funzionali;
b) i compiti che la legge e lo Statuto non riservino espressamente alla Giunta ed al Presidente;
c) l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
c) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso secondo le competenze dei rispettivi settori;
d)
la responsabilità delle procedure d’appalto e di
concorso;
e) la stipulazione dei contratti e delle convenzioni.
2. I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell’Ente della correttezza amministrativa, della efficienza della gestione e dell’imparzialità amministrativa.
3. Partecipano ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno all’amministrazione e possono rappresentare la Comunità Montana in Enti, aziende e società a partecipazione comunitaria.
4. Provvedono al miglior utilizzo del personale assegnato alla struttura, alla distribuzione ad esso degli affari e adottano i provvedimenti di mobilità interna alla struttura in posti di pari qualifica funzionale o in caso di particolari e temporanee esigenze di servizio in posti superiori alla qualifica posseduta o immediatamente inferiori alla stessa.
5. Rilasciano attestazioni certificazioni, comunicazioni conseguenti ad atto d’ufficio già esistenti o a deliberazioni esecutive.
6. Formulano pareri ed esprimono valutazioni tecnico- giuridiche agli organi dell’Ente.
2. Le funzioni
di segreteria possono essere consorziate o convenzionate con altro Ente.
TITOLO V Programmazione e strumenti di attuazione dei
fini istituzionali
Programmi annuali operativi di esecuzione
2. Concorre e partecipa alla concertazione programmatoria tra il livello regionale e quello locale per l’attuazione degli interventi previsti per le opere interne e per gli interventi specifici da finanziarsi con il Fondo Speciale per la Montagna di cui alla Legge 31/01/1994 n. 97 e con i fondi CEE.
3. Raccoglie e coordina le proposte avanzate dagli Enti Locali ai fini di un loro organico inserimento nei piani e programmi provinciali regionali, nazionali e dell’UE e dell’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino.
4. La Comunità Montana predispone ed adotta il Piano pluriennale di sviluppo socio economico.
5. Il Piano è lo strumento di programmazione che la Comunità Montana elabora in armonia con i piani ed i programmi regionali e provinciali e dell’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, esso viene realizzato mediante programmi annuali operativi.
6. Esso deve raccordarsi con gli strumenti contabili di programmazione previsti dal Decreto Legislativo n. 77 del 25/02/1995.
- il Piano pluriennale di sviluppo socio economico;
- i Programmi annuali operativi;
- i documenti programmatori e finanziari.
8. Il Regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il Bilancio di previsione annuale ed il programma annuale operativo e tra il Bilancio pluriennale ed il Piano Pluriennale di sviluppo socio economico.
9. Il programma annuale operativo integra la relazione previsione e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica l’utilizzo delle risorse disponibili per la sua attuazione
10. Il Piano individua i riferimenti normativi, le risorse finanziarie e gli strumenti idonei alla realizzazione delle opere e degli interventi nell’intero territorio della Comunità Montana.
11. Al Piano si raccordano, e costituiscono variante dello stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa CEE, statale e regionale, affidati alla competenza della Comunità Montana nel periodo di riferimento.
12. Il Piano pluriennale di sviluppo socio economico ha durata quinquennale, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti nel corso della sua validità.
13. La Comunità Montana adotta il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio Economico di cui all’art. 29 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, ovvero conferma o aggiorna quello già adottato.
14. La Giunta esecutiva predispone il piano di sviluppo valutando le indicazioni degli strumenti urbanistici comunali del piano territoriale provinciale e del programma regionale di sviluppo.
15. Il Consiglio comunitario, prima di adottare il piano, decide tutte le iniziative volte ad attuare la partecipazione delle popolazioni interessate, degli enti operanti nella zona e delle forze politiche, sociali ed economiche, assicurando adeguate forme di pubblicità e di informazione.
16. Il Piano, deliberato dal Consiglio, viene affisso per trenta giorni all’'Albo Pretorio della Comunità Montana e di quello di ciascun Comune montano. Eventuali ricorsi ed osservazioni devono essere presentati alla Comunità Montana entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione.
17. Il Consiglio, esaminati i ricorsi e le osservazioni, ed eventualmente rielaborato il Piano, lo trasmette alla Provincia per l’esame e l’approvazione, unitamente a tutti gli atti relativi alle osservazioni ed ai ricorsi.
18. Nel caso di approvazione condizionata, la Comunità Montana invierà alla Provincia i provvedimenti di adeguamento entro e non oltre 60 giorni. La definitiva approvazione del piano dovrà essere pronunciata dal Consiglio Provinciale entro i termini fissati dalla Legge.
19. La procedura di cui ai precedenti commi si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.
Art. 48 Progetti speciali integrati
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione della programmazione negoziata e dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi, convenzioni o intese stipulati tra le parti nei modi di legge.
2. L’atto di associazione definisce i fini e la durata della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le forme di collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunità Montana.
3. Per l’adempimento di specifici compiti e previe specifiche intese i Comuni possono avvalersi degli uffici della Comunità Montana e viceversa.
Art. 51 Servizi pubblici
2. La Comunità Montana gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda, tenuto conto che la valutazione è in ogni caso rimessa all’Ente;
b) a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di società per azioni qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
e) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che ne determinino una obiettiva convenienza.
3. La Comunità Montana può inoltre perseguire i propri fini nell’ambito e secondo i principi dell’ordinamento giuridico e istituzionale, secondo forme stabilite dalla legge e tramite convenzioni o intese.
2. I rappresentanti della Comunità Montana negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti di eleggibilità per la nomina a Consigliere della Comunità Montana ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Nel presentare i candidati deve essere illustrato al Consiglio il loro curriculum
3. Il Consiglio della Comunità Montana, su proposta del Presidente, può procedere alla revoca dei propri rappresentanti nominati in seno alle aziende speciali ed alle istituzioni per violazione di legge, o contrasto con gli indirizzi generali della Comunità Montana.
2. Nell’esercizio dei compiti e funzioni ad essa attribuita la Comunità Montana ricorre normalmente al coordinamento con le altre amministrazioni interessate attraverso l’impiego di accordi organizzativi ovvero delle altre forme di intesa o convenzioni previste dall’ordinamento.
3. Le amministrazioni interessate possono sostituire il provvedimento finale con un accordo sostitutivo dell’art. 11 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, salvo espresso divieto disposto con legge regionale in relazione a funzioni e compiti determinati.
4. I rappresentanti delle amministrazioni chiamate a partecipare alla formazione e stipulazione di accordi comunque denominati, anche con soggetti privati, debbono disporre per competenza propria o per delega ricevuta dall’organo istituzionalmente competente, dei poteri corrispondenti all’atto del procedimento spettante alla sfera dell’amministrazione rappresentata.
5. La Comunità Montana assicura ampie forme di partecipazione, consultazione ed informazione a livello territoriale.
6. Indice consultazioni tra i Comuni sulle principali questioni di rilevanza generale e sui problemi di specifico interesse, oltre che sui problemi che attengono l’attività della Comunità Montana.
7. La Comunità Montana, attraverso lo strumento della delega, può esercitare funzioni amministrative proprie della Provincia e da essa delegate.
2. Lo schema di convenzione viene predisposto mediante opportuna conferenza di servizi tra le parti interessate e sottoposto poi all’approvazione del Consiglio della Comunità Montana. L'atto conseguente può essere stipulato dal responsabile dell’ufficio competente per materia.
2.
Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei
componenti, lo Statuto e la convenzione con gli enti che lo compongono. Tale
convenzione deve prevedere la finalità del consorzio, la sua durata, le forme
di consultazione, le quote di partecipazione degli Enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Inoltre la convenzione
deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del
Consorzio.
3. La Comunità Montana può essere delegata dai Comuni in essa ricompresi ad aderire, per conto dei Comuni stessi, a consorzi tra enti locali istituiti per l’esercizio associato di funzioni o servizi, qualora l’ambito territoriale di tale esercizio associato superi quello della Comunità Montana. In tal caso la Comunità Montana delegata assorbe in seno al Consorzio le quote di partecipazione di ogni singolo Comune delegato ed il Presidente della Comunità Montana è membro del Consiglio del Consorzio ai sensi dell’art. 25 quarto comma della legge 8 giugno 1990 n. 142.
1 La Comunità Montana, oltre alle funzioni proprie, delegate o attribuite, esercita le funzioni ed i servizi dell’unione di Comuni.
Art. 58 Autonomia finanziaria
2. Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionari dell’Ufficio di Revisione e ne specifica le funzioni nell’ambito dei principi generali della Legge.
1 Il regolamento di contabilità stabilisce i modi e le forme delle rilevazioni contabili e di ogni operazione economico-finanziaria rilevante.
2. In particolare il regolamento disciplina procedure di controllo sull’equilibrio finanziario, gestione delle entrate e delle uscite, la gestione di cassa e dei rapporti con il Tesoriere, la tenuta della contabilità fiscale, attività ispettiva e di vigilanza e controllo di gestione e la revisione.
Art. 62
Revisione dello Statuto
2. Sino all’approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti esistenti.
2.La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura
.
3. I documenti più importanti
della Comunità Montana potranno essere diffusi anche su apposito sito Internet.